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Smaltimento consapevole

La normativa europea e nazionale in materia di etichettatura ambientale hanno stabilito nuove norme sul modo in cui i produttori devono aiutare i consumatori ad effettuare uno smaltimento consapevole degli imballi a prodotto consumato.

Per questa ragione a partire dall'annata 2021 in ogni bottiglia di Venica&Venica è presente una dicitura sintetica che rimanda per approfondimenti a questo sito.

Venica è da sempre attenta alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità dei metodi di produzione, ed accoglie sempre con piacere ogni novità che abbia come obbiettivo la consapevolezza del consumatore in relazione alle tematiche ambientali.

ATTENZIONE
Verifica quali sono i regolamenti comunali

smaltimento
Tappo

Tappo

FOR51 - Sughero

Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata organico.

Bottiglia

Bottiglia

GL70 - Vetro incolore
GL71 - Vetro verde
GL72 - Vetro marrone

Raccolta differenziata vetro

capsula

Capsula

ALU41 – Alluminio e metallo

Raccolta differenziata

ComponenteClassificazioneSmaltimento
Tappo
riciclo tappi sughero
FOR51 - Sughero

Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata organico

Capsula
C/ALU 90
C/ALU90 - Alluminio e metallo

Raccolta alluminio

Cartone

Raccolta Carta

Bottiglia
riciclo bottiglia vetro
GL70 Vetro incolore
GL71 Vetro verde
GL72 Vetro marrone

Raccolta differenziata

Riferimenti normativi

Unione Europea
Articolo 8
Marcatura e sistema di identificazione
Testo vigente Direttiva 94/62/CE
  1. Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva in merito alla marcatura degli imballaggi.
  2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/ dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione (1). 
  3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio.
Stato italiano
Articolo 219 comma 5 DLgs 152/2006 (TUA) modificato da D.lgs. n. 116/2020

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Smaltimento consapevole

La normativa europea e nazionale in materia di etichettatura ambientale hanno stabilito nuove norme sul modo in cui i produttori devono aiutare i consumatori ad effettuare uno smaltimento consapevole degli imballi a prodotto consumato.

Per questa ragione a partire dall'annata 2021 in ogni bottiglia di Venica&Venica è presente una dicitura sintetica che rimanda per approfondimenti a questo sito.

Venica è da sempre attenta alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità dei metodi di produzione, ed accoglie sempre con piacere ogni novità che abbia come obbiettivo la consapevolezza del consumatore in relazione alle tematiche ambientali.

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ComponenteClassificazioneSmaltimento
Tappo
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C/ALU 90
C/ALU90 - Alluminio e metallo

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Cartone

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GL72 Vetro marrone

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Unione Europea
Articolo 8
Marcatura e sistema di identificazione
Testo vigente Direttiva 94/62/CE
  1. Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva in merito alla marcatura degli imballaggi.
  2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/ dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione (1). 
  3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio.
Stato italiano
Articolo 219 comma 5 DLgs 152/2006 (TUA) modificato da D.lgs. n. 116/2020
  1. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
  2. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Venica & Venica Di Gianni Venica e C. S.S. Società Agricola

Località Cerò 8 34070 Dolegna del Collio (Go)
 (+39) 0481 61264
 info@venica.it  wine.resort@venica.it

La bottega è aperta dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 18.00. 
I sabati di gennaio la bottega resterà chiusa
.

Vini


“Venica & Venica
è certificata VIVA

Venica &Venica

Venica & Venica Di Gianni Venica e C. S.S. Società Agricola

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La bottega è aperta dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 18.00. 
I sabati di gennaio la bottega resterà chiusa
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Campagna finanziata ai sensi del regolamento UE n.1308/13
Campaign financed according to EU regulation n.1308/13